Art. 16. 
                    (Pagamento in misura ridotta) 
 
  E' ammesso il pagamento di una somma in misura  ridotta  pari  alla
terza parte del massimo della sanzione  prevista  per  la  violazione
commessa o, se piu' favorevole, al doppio del minimo  della  sanzione
edittale, oltre alle spese del  procedimento,  entro  il  termine  di
sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi  e'
stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. 
  Nei  casi  di  violazione  del  testo  unico  delle   norme   sulla
circolazione  stradale  e  dei  regolamenti  comunali  e  provinciali
continuano ad applicarsi, rispettivamente, l'articolo 138  del  testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno
1959, n. 393, con le modifiche apportate dall'articolo 11 della legge
14 febbraio 1974, n. 62 e l'articolo 107 del testo unico delle  leggi
comunali e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo  1934,  n.
383. 
  Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei casi in cui  le
norme antecedenti all'entrata in  vigore  della  presente  legge  non
consentivano l'oblazione.