Art. 17. 
                       (Obbligo del rapporto) 
 
  Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il
funzionario o l'agente che ha  accertato  la  violazione,  salvo  che
ricorra  l'ipotesi  prevista  nell'articolo   24,   deve   presentare
rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o  notificazioni,
all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti  del
Ministero nella cui competenza  rientra  la  materia  alla  quale  si
riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto. 
  Deve essere  presentato  al  prefetto  il  rapporto  relativo  alle
violazioni previste dal testo unico delle  norme  sulla  circolazione
stradale, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  15
giugno 1959, n. 393, dal testo unico  per  la  tutela  delle  strade,
approvato con regio decreto 8 dicembre 1933,  numero  1740,  e  dalla
legge 20 giugno 1935, numero 1349, sui servizi di trasporto merci. 
  Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri  casi,  per
le  funzioni  amministrative  ad  esse  delegate,  il   rapporto   e'
presentato all'ufficio regionale competente. 
  Per  le  violazioni  dei  regolamenti  provinciali  e  comunali  il
rapporto e' presentato, rispettivamente, al presidente  della  giunta
provinciale o al sindaco. 
  L'ufficio territorialmente competente e' quello del luogo in cui e'
stata commessa la violazione. 
  Il funzionario o l'agente che ha proceduto  al  sequestro  previsto
dall'articolo   13   deve   immediatamente   informare    l'autorita'
amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il
processo verbale di sequestro. 
  Con decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta  del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare  entro  centottanta
giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione  del
decreto del Presidente della  Repubblica  13  maggio  1976,  n.  407,
saranno  indicati  gli  uffici  periferici  dei  singoli   Ministeri,
previsti nel primo comma, anche per i casi in  cui  leggi  precedenti
abbiano regolato diversamente la competenza. 
  Con il decreto indicato nel comma precedente saranno  stabilite  le
modalita'   relative   alla   esecuzione   del   sequestro   previsto
dall'articolo  13,  al  trasporto  ed  alla   consegna   delle   cose
sequestrate,  alla  custodia  ed   alla   eventuale   alienazione   o
distruzione delle stesse; sara' altresi'  stabilita  la  destinazione
delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza,
provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.