Art. 19. 
                             (Sequestro) 
 
  Quando si e' proceduto a sequestro, gli interessati possono,  anche
immediatamente, proporre opposizione all'autorita' indicata nel primo
comma dell'artico 18, con atto esente da  bollo.  Sull'opposizione  a
decisione e' adottata con ordinanza motivata emessa entro  il  decimo
giorno successivo alla sua proposizione. Se non  e'  rigettata  entro
questo termine, l'opposizione si intende accolta. 
  Anche  prima  che  sia  concluso  il  procedimento   amministrativo
l'autorita' competentente puo' disporre la  restituzione  della  cosa
sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di
averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose  soggette
a confisca obbligatoria. 
  Quando l'opposizione al sequestro e' stata rigettata, il  sequestro
cessa di avere efficacia se non e'  emessa  ordinanza-ingiunzione  di
pagamento o se non e' disposta la confisca entro due mesi dal  giorno
in cui e' pervenuto il rapporto  e,  comunque,  entro  sei  mesi  dal
giorno in cui e' avvenuto il sequestro.