Art. 2.
                (Capacita' di intendere e di volere)

  Non  puo'  essere  assoggettato  a  sanzione amministrativa chi, al
momento  in  cui  ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto
anni  o  non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la
capacita' di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacita'
non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.
  Fuori  dei  casi  previsti  dall'ultima parte del precedente comma,
della   violazione   risponde   chi   era  tenuto  alla  sorveglianza
dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.