Art. 20. 
                (Sanzioni amministrative accessorie) 
 
  L'autorita' amministrativa  con  l'ordinanza  -  ingiunzione  o  il
giudice  penale  con  la  sentenza  di  condanna  nel  caso  previsto
dall'articolo  24,  puo'  applicare,  come  sanzioni  amministrative,
quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni,  come
sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o
sospensione  di  facolta'  e  diritti  derivanti   da   provvedimenti
dell'amministrazione. 
  Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili  fino  a
che e' pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di
condanna o, nel caso di connessione di cui all'articolo  24,  fino  a
che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo. 
  Le autorita' stesse possono  disporre  la  confisca  amministrativa
delle  cose  che  servirono  o  furono  destinate  a  commettere   la
violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne  sono  il
prodotto, sempre che  le  cose  suddette  appartengano  a  una  delle
persone cui e' ingiunto il pagamento. 
  E' sempre  disposta  la  confisca  amministrativa  delle  cose,  la
fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o  l'alienazione  delle
quali costituisce  violazione  amministrativa,  anche  se  non  venga
emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento. 
  La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se  la
cosa appartiene a persona estranea alla violazione  amministrativa  e
la fabbricazione, l'uso, il  porto,  la  detenzione  o  l'alienazione
possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.