Art. 21.
        (Casi speciali di sanzioni amministrative accessorie)

  Quando  e' accertata la violazione del primo comma dell'articolo 32
della  legge 24 dicembre 1969, n. 990, e' sempre disposta la confisca
del  veicolo a motore o del natante che appartiene alla persona a cui
e'   ingiunto   il   pagamento,  se  entro  il  termine  fissato  con
l'ordinanza-ingiunzione   non   viene  pagato,  oltre  alla  sanzione
pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione per almeno sei
mesi.
  Nel    caso    in    cui    sia    proposta   opposizione   avverso
l'ordinanza-ingiunzione, il termine di cui al primo comma decorre dal
passaggio  in  giudicato  della  sentenza  con  la  quale  si rigetta
l'opposizione   ovvero  dal  momento  in  cui  diventa  inoppugnabile
l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione
o  convalidato  il  provvedimento  opposto  ovvero  viene  dichiarato
inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.
  Quando  e'  accertata la violazione dell'ottavo comma dell'articolo
58 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato
con  decreto  del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393,
e' sempre disposta la confisca del veicolo.
  Quando  e'  accertata la violazione del secondo comma dell'articolo
14  della  legge  30  aprile  1962,  n.  283,  e'  sempre disposta la
sospensione  della  licenza  per  un  periodo  non  superiore a dieci
giorni.