Art. 22. 
               (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione) 
 
  Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento  e  contro  l'ordinanza
che dispone  la  sola  confisca,  gli  interessati  possono  proporre
opposizione davanti al pretore del luogo in cui e' stata commessa  la
violazione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del
provvedimento. 
  Il  termine  e'  di  sessanta  giorni  se   l'interessato   risiede
all'estero. 
  L'opposizione si propone mediante ricorso,  al  quale  e'  allegata
l'ordinanza notificata. 
  Il ricorso deve contenere altresi', quando  l'opponente  non  abbia
indicato un suo procuratore,  la  dichiarazione  di  residenza  o  la
elezione di domicilio nel comune dove ha sede il pretore adito. 
  Se manca l'indicazione del procuratore oppure la  dichiarazione  di
residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al  ricorrente
vengono eseguite mediante deposito in cancelleria. 
  Quando e' stato nominato un  procuratore,  le  notificazioni  e  le
comunicazioni nel corso del procedimento  sono  effettuate  nei  suoi
confronti secondo le modalita'  stabilite  dal  codice  di  procedura
civile. 
  L'opposizione non sospende l'esecuzione  del  provvedimento,  salvo
che il pretore, concorrendo gravi motivi, disponga  diversamente  con
ordinanza inoppugnabile.