Art. 26. 
            (Pagamento rateale della sanzione pecuniaria) 
 
  L'autorita'  giudiziaria  o  amministrativa  che  ha  applicato  la
sanzione pecuniaria puo' disporre, su richiesta dell'interessato  che
si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima
venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non  puo'
essere inferiore a lire trentamila. In ogni momento  il  debito  puo'
essere estinto mediante un unico pagamento. 
  Decorso inutilmente, anche per una sola rata,  il  termine  fissato
dall'autorita' giudiziaria o amministrativa, l'obbligato e' tenuto al
pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.