Art. 28.
                           (Prescrizione)

  Il  diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate
dalla  presente  legge  si  prescrive  nel termine di cinque anni dal
giorno in cui e' stata commessa la violazione.
  L'interruzione  della  prescrizione  e'  regolata  dalle  norme del
codice civile.