Art. 29. 
                     (Devoluzione dei proventi) 
 
  I proventi delle  sanzioni  sono  devoluti  agli  enti  a  cui  era
attribuito, secondo le leggi anteriori,  l'ammontare  della  multa  o
dell'ammenda. 
  Il provento delle sanzioni per le violazioni previste  dalla  legge
20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci, e'  devoluto
allo Stato. 
  Nei casi previsti dal  terzo  comma  dell'articolo  17  i  proventi
spettano alle regioni. 
  Continuano ad applicarsi, se previsti, i  criteri  di  ripartizione
attualmente vigenti. Sono  tuttavia  escluse  dalla  ripartizione  le
autorita' competenti ad emanare l'ordinanza-ingiunzione di  pagamento
e la quota loro spettante e' ripartita tra gli altri aventi  diritto,
nella proporzione attribuita a ciascuno di essi.