Art. 3.
                        (Elemento soggettivo)

  Nelle  violazioni  cui  e'  applicabile una sanzione amministrativa
ciascuno e' responsabile della propria azione od omissione, cosciente
e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
  Nel  caso  in  cui  la violazione e' commessa per errore sul fatto,
l'agente  non  e'  responsabile quando l'errore non e' determinato da
sua colpa.