Art. 30. (Valutazione delle violazioni in materia di circolazione stradale) Agli effetti della sospensione e della revoca della patente di guida e del documento di circolazione, si tiene conto anche delle violazioni non costituenti reato previste, rispettivamente, dalle norme del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e dalle norme della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. Per le stesse violazioni, il prefetto dispone la sospensione della patente di guida o del documento di circolazione, quando ne ricorrono le condizioni, anche se e' avvenuto il pagamento in misura ridotta. Il provvedimento di sospensione e' revocato, qualora l'autorita' giudiziaria, pronunziando ai sensi degli articoli 23, 24 e 25, abbia escluso la responsabilita' per la violazione. Nei casi sopra previsti e in ogni altro caso di revoca o sospensione del documento di circolazione da parte del prefetto o di altra autorita', il provvedimento e' immediatamente comunicato al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile.