Art. 30. 
 (Valutazione delle violazioni in materia di circolazione stradale) 
 
  Agli effetti della sospensione e  della  revoca  della  patente  di
guida e del documento di circolazione, si  tiene  conto  anche  delle
violazioni non costituenti  reato  previste,  rispettivamente,  dalle
norme del testo unico  sulla  circolazione  stradale,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno  1959,  n.  393,  e
dalle norme della legge 20 giugno  1935,  n.  1349,  sui  servizi  di
trasporto merci. 
  Per le stesse violazioni, il prefetto dispone la sospensione  della
patente di guida o del documento di circolazione, quando ne ricorrono
le condizioni, anche se e' avvenuto il pagamento in  misura  ridotta.
Il provvedimento di  sospensione  e'  revocato,  qualora  l'autorita'
giudiziaria, pronunziando ai sensi degli articoli 23, 24 e 25,  abbia
escluso la responsabilita' per la violazione. 
  Nei  casi  sopra  previsti  e  in  ogni  altro  caso  di  revoca  o
sospensione del documento di circolazione da parte del prefetto o  di
altra autorita', il provvedimento  e'  immediatamente  comunicato  al
competente ufficio provinciale della motorizzazione civile.