Art. 31.
              (Provvedimenti dell'autorita' regionale)

  I  provvedimenti emessi dall'autorita' regionale per l'applicazione
della  sanzione  amministrativa  del pagamento di una somma di danaro
non   sono   soggetti   al   controllo   della  Commissione  prevista
dall'articolo 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.
  L'opposizione  contro  l'ordinanza-ingiunzione  e'  regolata  dagli
articoli 22 e 23.