Art. 31. (Provvedimenti dell'autorita' regionale) I provvedimenti emessi dall'autorita' regionale per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro non sono soggetti al controllo della Commissione prevista dall'articolo 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62. L'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione e' regolata dagli articoli 22 e 23.