Art. 33.
                  (Altri casi di depenalizzazione)

  Non   costituiscono   reato   e   sono   soggette   alla   sanzione
amministrativa   del   pagamento   di   una   somma   di   denaro  le
contravvenzioni previste:
    a) dagli articoli 669, 672, 687, 693 e 694 del codice penale;
    b)  dagli  articoli  121  e  124  del  testo unico delle leggi di
pubblica  sicurezza,  approvato  con  regio  decreto  18 giugno 1931,
numero  773, nella parte non abrogata dall'articolo 14 della legge 19
maggio 1976, n. 398;
    c) dagli articoli 121, 180, 181 e 186 del regolamento di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
    d)  dagli  articoli 8, 58, comma ottavo, 72, 83, comma sesto, 88,
comma sesto, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959,
n.  393,  come  modificati  dalle leggi 14 febbraio 1974, n. 62, e 14
agosto  1974,  n.  394,  nonche' dal decreto-legge 11 agosto 1975, n.
367,  convertito,  con modificazioni, nella legge 10 ottobre 1975, n.
486;
    e) dal primo comma dell'articolo 32 della legge 24 dicembre 1969,
n.  990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.