Art. 34.
                 (Esclusione della depenalizzazione)

  La  disposizione del primo comma dell'articolo 32 non si applica ai
reati previsti:
    a)  dal  codice  penale,  salvo quanto disposto dall'articolo 33,
lettera a);
    b)  dall'articolo  19, secondo comma, della legge 22 maggio 1978,
n. 194, sulla interruzione volontaria della gravidanza;
    c)  da  disposizioni di legge concernenti le armi, le munizioni e
gli esplosivi;
    d)  dall'articolo  221  del  testo  unico  delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
    e)  dalla  legge  30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26
febbraio  1963,  n.  441,  sulla  disciplina igienica degli alimenti,
salvo che per le contravvenzioni previste dagli articoli 8 e 14 della
stessa legge 30 aprile 1962, n. 283;
    f)  dalla  legge  29  marzo  1951, n. 327, sulla disciplina degli
alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dietetici;
    g)  dalla  legge 10 maggio 1976, n. 319, sulla tutela delle acque
dall'inquinamento;
    h)  dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente provvedimenti
contro l'inquinamento atmosferico;
    i)  dalla  legge  31  dicembre  1962,  n. 1860, e dal decreto del
Presidente  della  Repubblica  13  febbraio  1964,  n.  185, relativi
all'impiego pacifico dell'energia nucleare;
    l) dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia;
    m)  dalle  leggi relative ai rapporti di lavoro, anche per quanto
riguarda  l'assunzione  dei  lavoratori  e  le assicurazioni sociali,
salvo quanto previsto dal successivo articolo 35;
    n)  dalle  leggi  relative  alla  prevenzione degli infortuni sul
lavoro ed all'igiene del lavoro;
    o)  dall'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica
30  marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 89 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 maggio 1960 n. 570, in materia elettorale.