Art. 35.
  (Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie)

  Non   costituiscono   reato   e   sono   soggette   alla   sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  di  denaro  tutte  le
violazioni   previste   dalle  leggi  in  materia  di  previdenza  ed
assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda.
  Per  le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del
versamento  di contributi e premi, l'ordinanza-ingiunzione e' emessa,
ai sensi dell'articolo 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme
di   previdenza   ed  assistenza  obbligatorie,  che  con  lo  stesso
provvedimento   ingiungono   ai   debitori  anche  il  pagamento  dei
contributi  e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste
dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile.
  Per  le altre violazioni, quando viene accertato che da esse deriva
l'omesso  o  parziale  versamento  di contributi e premi, la relativa
sanzione  amministrativa  e'  applicata  con  la medesima ordinanza e
dagli stessi enti ed istituti di cui al comma precedente.
  Avverso  l'ordinanza-ingiunzione  puo' essere proposta, nel termine
previsto dall'articolo 22, opposizione davanti al pretore in funzione
di  giudice  del  lavoro.  Si  applicano  i  commi  terzo  e  settimo
dell'articolo 22 e il quarto comma dell'articolo 23 ed il giudizio di
opposizione  e'  regolato  ai sensi degli articoli 442 e seguenti del
codice di procedura civile.
  Si  osservano,  in  ogni caso, gli articoli 13, 14, 20, 24, 25, 26,
28,  29  e 38 in quanto applicabili. L'esecuzione forzata, quando non
e'  diversamente stabilito, e' regolata dalle disposizioni del codice
di procedura civile.
  L'ordinanza-ingiunzione   emanata   ai   sensi  del  secondo  comma
costituisce   titolo  per  iscrivere  ipoteca  legale  sui  beni  del
debitore,  nei  casi in cui essa e' consentita, quando la opposizione
non  e'  stata  proposta  ovvero  e' stata dichiarata inammissibile o
rigettata.  In  pendenza  del  giudizio  di opposizione la iscrizione
dell'ipoteca  e'  autorizzata  dal  pretore  se  vi  e'  pericolo nel
ritardo.
  Per  le  violazioni  previste  dal  primo  comma che non consistono
nell'omesso  o  parziale  versamento  di contributi e premi e che non
sono  allo  stesso  connesse  a norma del terzo comma si osservano le
disposizioni  delle  sezioni  I  e  II  di  questo  Capo,  in  quanto
applicabili.
  La  disposizione  del  primo  comma  non si applica alle violazioni
previste  dagli  articoli 53, 54, 139, 157, 175 e 246 del testo unico
delle   disposizioni  per  l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli
infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie  professionali, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
  Per  la  riscossione  delle  somme  dovute  ai  sensi  del presente
articolo,  nonche'  per la riscossione dei contributi e dei premi non
versati  e  delle  relative  somme  aggiuntive  di  cui alle leggi in
materia  di  previdenza  ed  assistenza  obbligatorie,  gli  enti  ed
istituti   gestori   delle   forme   di   previdenza   ed  assistenza
obbligatorie,  osservate  in  ogni  caso  le forme previste dal primo
comma   dell'articolo  18,  possono  avvalersi,  ove  opportuno,  del
procedimento  ingiuntivo  di  cui  agli  articoli  633 e seguenti del
codice di procedura civile.