Art. 38.
                    (Entita' della somma dovuta)

  La  somma  dovuta ai sensi del primo comma dell'articolo 32 e' pari
all'ammontare della multa o dell'ammenda stabilita dalle disposizioni
che prevedono le singole violazioni.
  La somma dovuta come sanzione amministrativa e' da lire ventimila a
lire  cinquecentomila  per la violazione dell'articolo 669 del codice
penale  e  da  lire  cinquantamila  a  lire  cinquecentomila  per  la
violazione dell'articolo 672 del codice penale.
  La  somma  dovuta e' da lire duecentomila a lire due milioni per la
violazione  degli  articoli  121 e 124 del testo unico delle leggi di
pubblica  sicurezza,  da  lire  centomila  a  lire  un milione per la
violazione  degli  articoli  121,  180,  181 e 186 del regolamento di
pubblica sicurezza.
  La  somma  dovuta e' da lire duecentomila a lire due milioni per la
violazione  degli articoli 8, 58, comma ottavo, 72 e 83, comma sesto,
da   lire   centomila   a  lire  cinquecentomila  per  la  violazione
dell'articolo  88,  comma  sesto,  del  testo unico delle norme sulla
circolazione stradale.
  La  somma  dovuta  e'  da  lire  centomila a lire un milione per la
violazione  dell'articolo  8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e da
lire  cinquantamila a lire duecentomila per la violazione dell'ultimo
comma dell'articolo 14 della stessa legge.
  La  somma  dovuta e' da lire cinquecentomila a lire tre milioni per
la  violazione  del  primo  comma  dell'articolo  32  della  legge 24
dicembre 1969, n. 990.