Art. 41.
                   (Norme processuali transitorie)

  L'autorita' giudiziaria, in relazione ai procedimenti penali per le
violazioni  non costituenti piu' reato, pendenti alla data di entrata
in  vigore  della  presente legge, se non deve pronunciare decreto di
archiviazione  o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione
degli  atti  all'autorita'  competente.  Da  tale  momento decorre il
termine  di  cui  al  secondo  comma dell'articolo 14 per la notifica
delle violazioni, quando essa non e' prevista dalle leggi vigenti.
  Le multe e le ammende inflitte con sentenze divenute irrevocabili o
con  decreti  divenuti esecutivi alla data di entrata in vigore della
presente  legge sono riscosse, insieme con le spese del procedimento,
con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie.
  Restano  salve le pene accessorie e la confisca, nei casi in cui le
stesse  sono  applicabili  a  norma  dell'articolo 20. Restano salvi,
altresi', i provvedimenti adottati in ordine alla patente di guida ed
al  documento  di  circolazione, ai sensi del testo unico delle norme
sulla  circolazione  stradale,  approvato  con decreto del Presidente
della  Repubblica  15  giugno  1959,  n. 393, e della legge 20 giugno
1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. Per ogni altro effetto
si applica il secondo comma dell'articolo 2 del codice penale.