Art. 45.
    (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale)

  L'articolo 684 del codice penale e sostituito dal seguente:
  "Art.  684.  - (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento
penale).  -  Chiunque  pubblica,  in  tutto  o  in  parte,  anche per
riassunto   o   a  guisa  d'informazione,  atti  o  documenti  di  un
procedimento  penale,  di cui sia vietata per legge la pubblicazione,
e'  punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da lire
centomila a cinquecentomila".