Art. 46.
(Indebita pubblicazione di notizie    concernenti   un   procedimento
                               penale)

  L'articolo 685 del codice penale e' sostituito dal seguente:
  "Art.  685.  -  (Indebita  pubblicazione  di notizie concernenti un
procedimento  penale).  -  Chiunque  pubblica i nomi dei giudici, con
l'indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono nelle
deliberazioni   prese  in  un  procedimento  penale,  e'  punito  con
l'arresto   fino   a   quindici   giorni  o  con  l'ammenda  da  lire
cinquantamila a duecentomila".