Art. 47.
(Modifica all'articolo 697  del  codice penale in materia di denuncia
                        di armi all'autorita)

  Il  secondo comma dell'articolo 697 del codice penale e' sostituito
dal seguente:
  "Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano
armi  o  munizioni, omette di farne denuncia all'autorita', e' punito
con   l'arresto  fino  a  due  mesi  o  con  l'ammenda  fino  a  lire
cinquecentomila".