Art. 48.
       (Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari)

  L'articolo  235 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, modificato
per  effetto  della legge 24 dicembre 1975, n. 706, e' sostituito dal
seguente:
  "Art.   235.   -  (Omessa  trasmissione  dell'elenco  dei  protesti
cambiari).  -  Il  pubblico  ufficiale  abilitato  a  levare protesti
cambiari  che,  senza  giustificato  motivo,  omette  di  inviare nel
termine  prescritto  al  presidente  del  tribunale  gli  elenchi dei
protesti  cambiari per mancato pagamento, o invia elenchi incompleti,
e' punito con l'ammenda fino a lire cinquecentomila.
  La  stessa  pena  si  applica  al  procuratore del registro che nel
termine  prescritto  non  trasmette  l'elenco  delle dichiarazioni di
rifiuto  di  pagamento  a  norma  dell'articolo  13, secondo comma, o
trasmette un elenco incompleto".