Art. 48. (Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari) L'articolo 235 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706, e' sostituito dal seguente: "Art. 235. - (Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari). - Il pubblico ufficiale abilitato a levare protesti cambiari che, senza giustificato motivo, omette di inviare nel termine prescritto al presidente del tribunale gli elenchi dei protesti cambiari per mancato pagamento, o invia elenchi incompleti, e' punito con l'ammenda fino a lire cinquecentomila. La stessa pena si applica al procuratore del registro che nel termine prescritto non trasmette l'elenco delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento a norma dell'articolo 13, secondo comma, o trasmette un elenco incompleto".