Art. 50. (Modifica dell'articolo 5 delle disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari) Il sesto comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216, modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706, e' sostituito dal seguente: "Gli amministratori delle societa' sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni ove omettano le comunicazioni previste dal presente articolo; ove le eseguano con un ritardo non superiore a trenta giorni sono puniti con l'ammenda da lire 1 milione a lire 20 milioni; ove eseguano comunicazioni false sono puniti con l'arresto fino a tre anni, salvo che il fatto non costituisca reato piu' grave. Per la violazione dell'obbligo di alienazione delle azioni o quote eccedenti si applicano le pene stabilite nel secondo comma dell'articolo 2630 del codice civile".