Art. 50.
(Modifica  dell'articolo  5  delle  disposizioni  relative al mercato
      mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari)

  Il  sesto comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n.
95,  convertito  con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216,
modificato  per  effetto  della  legge  24  dicembre 1975, n. 706, e'
sostituito dal seguente:
  "Gli amministratori delle societa' sono puniti con l'arresto fino a
tre  mesi  o  con  l'ammenda  da lire 2 milioni a lire 20 milioni ove
omettano  le  comunicazioni  previste  dal  presente articolo; ove le
eseguano con un ritardo non superiore a trenta giorni sono puniti con
l'ammenda  da  lire  1  milione  a  lire  20  milioni;  ove  eseguano
comunicazioni  false sono puniti con l'arresto fino a tre anni, salvo
che  il  fatto  non  costituisca  reato piu' grave. Per la violazione
dell'obbligo  di  alienazione  delle  azioni  o  quote  eccedenti  si
applicano  le pene stabilite nel secondo comma dell'articolo 2630 del
codice civile".