Art. 55. 
                          (Semidetenzione) 
 
  La semidetenzione comporta in ogni caso  l'obbligo  di  trascorrere
almeno dieci ore al giorno negli istituti o  nelle  sezioni  indicati
nel secondo comma dell'articolo 48 della legge  26  luglio  1975,  n.
354, e situati nel comune di residenza del condannato o in un  comune
vicino. La determinazione delle  ore  e  l'indicazione  dell'istituto
sono effettuate in relazione alle comprovate esigenze di lavoro o  di
studio del condannato. 
  La semidetenzione comporta altresi': 
    1) il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi,  munizioni  ed
esplosivi, anche se e' stata concessa la relativa  autorizzazione  di
polizia; 
    2) la sospensione della patente di guida; 
    3)  il  ritiro  del  passaporto,  nonche'  la  sospensione  della
validita',  ai  fini   dell'espatrio,   di   ogni   altro   documento
equipollente; 
    4) l'obbligo di conservare e  di  presentare  ad  ogni  richiesta
degli organi di polizia e nel termine  da  essi  fissato  l'ordinanza
emessa a  norma  dell'articolo  62  e  l'eventuale  provvedimento  di
modifica delle modalita' di esecuzione della pena, adottato  a  norma
dell'articolo 64. 
  Durante il periodo di permanenza negli  istituti  o  nelle  sezioni
indicate nel primo comma, il  condannato  e'  sottoposto  alle  norme
della legge 26 luglio 1975, n. 354,  e  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, in quanto applicabili.