Art. 58. 
(Potere discrezionale  del  giudice  nella  sostituzione  della  pena
                             detentiva) 
 
  Il giudice, nei limiti fissati  dalla  legge  e  tenuto  conto  dei
criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, puo' sostituire
la pena detentiva e tra  le  pene  sostitutive  sceglie  quella  piu'
idonea al reinserimento sociale del condannato. 
  Non puo' tuttavia sostituire la pena detentiva quando  presume  che
le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato. 
  Deve in ogni caso specificamente indicare i motivi che giustificano
la scelta del tipo di pena erogata.