Art. 58. (Potere discrezionale del giudice nella sostituzione della pena detentiva) Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, puo' sostituire la pena detentiva e tra le pene sostitutive sceglie quella piu' idonea al reinserimento sociale del condannato. Non puo' tuttavia sostituire la pena detentiva quando presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato. Deve in ogni caso specificamente indicare i motivi che giustificano la scelta del tipo di pena erogata.