Art. 59. 
  (Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva) 
 
  La pena detentiva non  puo'  essere  sostituita  nei  confronti  di
coloro che, essendo stati condannati, con una o piu' sentenze, a pena
detentiva complessivamente superiore a due anni di reclusione,  hanno
commesso il reato nei cinque anni dalla condanna precedente. 
  La pena detentiva, se e' stata  comminata  per  un  fatto  commesso
nell'ultimo decennio, non puo' essere sostituita: 
    a) nei confronti di coloro che sono stati condannati piu' di  due
volte per reati della stessa indole; 
    b) nei confronti di coloro ai quali la pena sostitutiva, inflitta
con precedente condanna, e' stata convertita, a norma del primo comma
dell'articolo 66, ovvero nei confronti di coloro ai quali  sia  stata
revocata la concessione del regime di semiliberta'; 
    c) nei confronti di coloro che hanno commesso il reato mentre  si
trovavano sottoposti alla misura di sicurezza della liberta' vigilata
o alla misura di prevenzione della  sorveglianza  speciale,  disposta
con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27  dicembre  1956,
n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575.