Art. 6. 
                           (Solidarieta') 
 
  Il proprietario della cosa che servi' o fu destinata  a  commettere
la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di  bene
immobile, il titolare  di  un  diritto  personale  di  godimento,  e'
obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento  della
somma da questo dovuta se non prova che la cosa e'  stata  utilizzata
contro la sua volonta'. 
  Se la violazione e' commessa da persona capace di  intendere  e  di
volere ma soggetta all'altrui autorita', direzione  o  vigilanza,  la
persona rivestita dell'autorita' o incaricata della direzione o della
vigilanza e' obbligata in solido con  l'autore  della  violazione  al
pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di  non  aver
potuto impedire il fatto. 
  Se la violazione e' commessa dal rappresentante o dal dipendente di
una persona giuridica o di un ente privo di personalita' giuridica o,
comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o
incombenze,  la  persona  giuridica  o  l'ente  o  l'imprenditore  e'
obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento  della
somma da questo dovuta. 
  Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto  di
regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.