Art. 60.
                       (Esclusioni oggettive)

  Le pene sostitutive non si applicano ai reati previsti dai seguenti
articoli del codice penale:
    318 (corruzione per un atto d'ufficio);
    319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);
    320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio);
    321 (pene per il corruttore);
    322 (istigazione alla corruzione);
    355  (inadempimento  di  contratti di pubbliche forniture), salvo
che si tratti di fatto commesso per colpa;
    371 (falso giuramento della parte);
    372 (falsa testimonianza);
    373 (falsa perizia o interpretazione);
    385 (evasione);
    391,  primo  comma  (procurata  inosservanza  dolosa di misure di
sicurezza detentive);
    443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti);
    444 (commercio di sostanze alimentari nocive);
    445  (somministrazione  di  medicinali  in modo pericoloso per la
salute pubblica);
    452 (delitti colposi contro la salute pubblica);
    501  (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato
o nelle borse di commercio);
    501-bis (manovre speculative su merci);
    590,   secondo   e   terzo  comma  (lesioni  personali  colpose),
limitatamente  ai  fatti  commessi  con violazione delle norme per la
prevenzione  degli  infortuni  sul  lavoro  o relative all'igiene del
lavoro,  che  abbiano  determinato  le conseguenze previste dal primo
comma,  numero  2,  o  dal secondo comma dell'articolo 583 del codice
penale;
    644 (usura).
  Le  pene  sostitutive non si applicano, altresi', ai reati previsti
dagli  articoli 9, 10, 14, 15, 18 e 20 della legge 13 luglio 1966, n.
615   (provvedimenti   contro  l'inquinamento  atmosferico)  e  dagli
articoli  21  e  22  della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la
tutela delle acque dall'inquinamento).
  Le  pene sostitutive non si applicano ai reati previsti dalle leggi
relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e all'igiene del
lavoro,  nonche'  dalle leggi in materia edilizia ed urbanistica e in
materia  di  armi  da sparo, munizioni ed esplosivi, quando per detti
reati la pena detentiva non e' alternativa a quella pecuniaria.