Art. 60. (Esclusioni oggettive) Le pene sostitutive non si applicano ai reati previsti dai seguenti articoli del codice penale: 318 (corruzione per un atto d'ufficio); 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio); 321 (pene per il corruttore); 322 (istigazione alla corruzione); 355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), salvo che si tratti di fatto commesso per colpa; 371 (falso giuramento della parte); 372 (falsa testimonianza); 373 (falsa perizia o interpretazione); 385 (evasione); 391, primo comma (procurata inosservanza dolosa di misure di sicurezza detentive); 443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti); 444 (commercio di sostanze alimentari nocive); 445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica); 452 (delitti colposi contro la salute pubblica); 501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio); 501-bis (manovre speculative su merci); 590, secondo e terzo comma (lesioni personali colpose), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, numero 2, o dal secondo comma dell'articolo 583 del codice penale; 644 (usura). Le pene sostitutive non si applicano, altresi', ai reati previsti dagli articoli 9, 10, 14, 15, 18 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615 (provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico) e dagli articoli 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento). Le pene sostitutive non si applicano ai reati previsti dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e all'igiene del lavoro, nonche' dalle leggi in materia edilizia ed urbanistica e in materia di armi da sparo, munizioni ed esplosivi, quando per detti reati la pena detentiva non e' alternativa a quella pecuniaria.