Art. 62. (Determinazione delle modalita' di esecuzione della semidetenzione e della liberta' controllata) Il pubblico ministero o il pretore competente per l'esecuzione trasmette l'estratto della sentenza di condanna alla semidetenzione o alla liberta' controllata al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato, che determina le modalita' di esecuzione della pena avvalendosi dei criteri indicati negli articoli 55 e 56 e osservando le norme del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354. Quando il condannato svolge un lavoro per il quale la patente di guida costituisce indispensabile requisito, il magistrato di sorveglianza puo' disciplinare la sospensione in modo da non ostacolare il lavoro del condannato. L'ordinanza con cui sono stabilite le modalita' di esecuzione della pena e' immediatamente trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato risiede o, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente, che procede a norma dell'articolo 63. Nel caso di semidetenzione, l'ordinanza e' trasmessa altresi' al direttore dell'istituto penitenziario cui il condannato e' stato assegnato.