Art. 62. 
(Determinazione delle modalita' di esecuzione della semidetenzione  e
                     della liberta' controllata) 
 
  Il pubblico ministero o  il  pretore  competente  per  l'esecuzione
trasmette l'estratto della sentenza di condanna alla semidetenzione o
alla liberta' controllata al magistrato di sorveglianza del luogo  di
residenza del condannato, che determina le  modalita'  di  esecuzione
della pena avvalendosi dei criteri indicati negli articoli 55 e 56  e
osservando le norme del capo II-bis del  titolo  II  della  legge  26
luglio 1975, n. 354. 
  Quando il condannato svolge un lavoro per il quale  la  patente  di
guida  costituisce  indispensabile  requisito,   il   magistrato   di
sorveglianza  puo'  disciplinare  la  sospensione  in  modo  da   non
ostacolare il lavoro del condannato. 
  L'ordinanza con cui sono stabilite le modalita' di esecuzione della
pena e' immediatamente  trasmessa  per  l'esecuzione  all'ufficio  di
pubblica sicurezza del comune in cui  il  condannato  risiede  o,  in
mancanza  di   questo,   al   comando   dell'Arma   dei   carabinieri
territorialmente competente, che procede a norma dell'articolo 63. 
  Nel caso di semidetenzione, l'ordinanza e'  trasmessa  altresi'  al
direttore dell'istituto penitenziario  cui  il  condannato  e'  stato
assegnato.