Art. 63. 
   (Esecuzione della semidetenzione e della liberta' controllata) 
 
  Appena  ricevuta   l'ordinanza   prevista   nel   penultimo   comma
dell'articolo precedente, l'organo di polizia ne  consegna  copia  al
condannato  ingiungendogli  di  attenersi,  a  decorrere  dal  giorno
successivo, alle prescrizioni in essa contenute. Provvede altresi' al
ritiro e alla custodia delle  armi,  munizioni  ed  esplosivi,  della
patente di guida e del passaporto ed alla apposizione  sui  documenti
equipollenti dell'annotazione "documento non valido per  l'espatrio",
limitatamente alla durata della pena. 
  Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo precedente, sulla
patente di guida, o su un foglio aggiunto che deve costituirne  parte
integrante, sono annotate le modalita' di utilizzazione stabilite dal
magistrato di sorveglianza. 
  Cessata l'esecuzione della pena, le cose ritirate  e  custodite  ai
sensi del primo comma sono restituite a cura dello stesso  organo  di
polizia; vengono inoltre annullate le annotazioni effettuate ai sensi
dei commi precedenti. 
  Di tutti gli adempimenti espletati e' redatto processo  verbale  ed
e' data notizia al questore e agli altri uffici interessati,  nonche'
al direttore dell'istituto o della sezione presso  cui  si  trova  il
condannato alla semidetenzione. 
  Se  il  condannato  e'  detenuto  o  internato,   l'ordinanza   del
magistrato  di  sorveglianza  e'   trasmessa   anche   al   direttore
dell'istituto penitenziario, il quale deve informare  anticipatamente
l'organo di polizia della dimissione del condannato: la pena inizia a
decorrere dal giorno successivo a quello della dimissione. 
  Quando la  localita'  designata  per  l'esecuzione  della  pena  e'
diversa da quella in cui il  condannato  si  trova,  il  termine  per
l'inizio dell'esecuzione e' prolungato dei giorni  necessari  per  il
viaggio, secondo i criteri indicati nel primo comma dell'articolo 183
del codice di procedura penale.