Art. 63. (Esecuzione della semidetenzione e della liberta' controllata) Appena ricevuta l'ordinanza prevista nel penultimo comma dell'articolo precedente, l'organo di polizia ne consegna copia al condannato ingiungendogli di attenersi, a decorrere dal giorno successivo, alle prescrizioni in essa contenute. Provvede altresi' al ritiro e alla custodia delle armi, munizioni ed esplosivi, della patente di guida e del passaporto ed alla apposizione sui documenti equipollenti dell'annotazione "documento non valido per l'espatrio", limitatamente alla durata della pena. Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo precedente, sulla patente di guida, o su un foglio aggiunto che deve costituirne parte integrante, sono annotate le modalita' di utilizzazione stabilite dal magistrato di sorveglianza. Cessata l'esecuzione della pena, le cose ritirate e custodite ai sensi del primo comma sono restituite a cura dello stesso organo di polizia; vengono inoltre annullate le annotazioni effettuate ai sensi dei commi precedenti. Di tutti gli adempimenti espletati e' redatto processo verbale ed e' data notizia al questore e agli altri uffici interessati, nonche' al direttore dell'istituto o della sezione presso cui si trova il condannato alla semidetenzione. Se il condannato e' detenuto o internato, l'ordinanza del magistrato di sorveglianza e' trasmessa anche al direttore dell'istituto penitenziario, il quale deve informare anticipatamente l'organo di polizia della dimissione del condannato: la pena inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della dimissione. Quando la localita' designata per l'esecuzione della pena e' diversa da quella in cui il condannato si trova, il termine per l'inizio dell'esecuzione e' prolungato dei giorni necessari per il viaggio, secondo i criteri indicati nel primo comma dell'articolo 183 del codice di procedura penale.