Art. 64. 
(Modifica delle modalita' di esecuzione della semidetenzione e  della
                        liberta' controllata) 
 
  Le prescrizioni imposte con l'ordinanza prevista  dall'articolo  62
possono  essere  modificate  dal  magistrato  di   sorveglianza   per
sopravvenuti motivi di assoluta necessita', osservando le  norme  del
capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354. 
  La  richiesta  di  modifica   delle   prescrizioni   non   sospende
l'esecuzione  della  pena;  tuttavia  le  prescrizioni,  in  caso  di
assoluta  urgenza,  possono  essere  modificate   con   provvedimento
provvisorio revocabile in qualsiasi fase del procedimento. 
  L'ordinanza  che  conclude  il   procedimento   e'   immediatamente
trasmessa all'organo di polizia o al direttore dell'istituto o  della
sezione  competenti   per   il   controllo   sull'adempimento   delle
prescrizioni. Agli stessi  organi  sono  trasmessi  immediatamente  i
provvedimenti provvisori emanati ai sensi del comma precedente. 
  Non possono essere modificate le prescrizioni di cui ai numeri 1, 3
e 4 dell'articolo 55 e 3, 5 e 6 dell'articolo 56.