Art. 64. (Modifica delle modalita' di esecuzione della semidetenzione e della liberta' controllata) Le prescrizioni imposte con l'ordinanza prevista dall'articolo 62 possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza per sopravvenuti motivi di assoluta necessita', osservando le norme del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354. La richiesta di modifica delle prescrizioni non sospende l'esecuzione della pena; tuttavia le prescrizioni, in caso di assoluta urgenza, possono essere modificate con provvedimento provvisorio revocabile in qualsiasi fase del procedimento. L'ordinanza che conclude il procedimento e' immediatamente trasmessa all'organo di polizia o al direttore dell'istituto o della sezione competenti per il controllo sull'adempimento delle prescrizioni. Agli stessi organi sono trasmessi immediatamente i provvedimenti provvisori emanati ai sensi del comma precedente. Non possono essere modificate le prescrizioni di cui ai numeri 1, 3 e 4 dell'articolo 55 e 3, 5 e 6 dell'articolo 56.