Art. 65. 
(Controllo  sull'adempimento  delle  prescrizioni  imposte   con   la
                        sentenza di condanna) 
 
  L'ufficio di pubblica sicurezza del  luogo  in  cui  il  condannato
sconta la semidetenzione o la liberta' controllata o, in mancanza  di
questo,  il  comando  dell'Arma  dei   carabinieri   territorialmente
competente verifica periodicamente che  il  condannato  adempia  alle
prescrizioni  impostegli  e  tiene  un  registro  nominativo  ed   un
fascicolo per ogni condannato sottoposto a controllo. 
  Nel fascicolo individuale sono custoditi l'estratto della  sentenza
di condanna,  l'ordinanza  del  magistrato  di  sorveglianza  con  le
eventuali successive modifiche delle modalita' di  esecuzione,  copia
della corrispondenza con  l'autorita'  giudiziaria  e  con  le  altre
autorita', una cartella biografica in cui sono riassunte le  condanne
riportate e ogni altro documento relativo all'esecuzione della  pena.
Si applicano al  condannato  alla  semidetenzione  le  norme  di  cui
all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile
1976, n. 431. 
  Il controllo  sull'osservanza  dell'obbligo  prescritto  dal  primo
comma dell'articolo 55 viene effettuato dal direttore dell'istituto o
della sezione ivi indicata.