Art. 65. (Controllo sull'adempimento delle prescrizioni imposte con la sentenza di condanna) L'ufficio di pubblica sicurezza del luogo in cui il condannato sconta la semidetenzione o la liberta' controllata o, in mancanza di questo, il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente verifica periodicamente che il condannato adempia alle prescrizioni impostegli e tiene un registro nominativo ed un fascicolo per ogni condannato sottoposto a controllo. Nel fascicolo individuale sono custoditi l'estratto della sentenza di condanna, l'ordinanza del magistrato di sorveglianza con le eventuali successive modifiche delle modalita' di esecuzione, copia della corrispondenza con l'autorita' giudiziaria e con le altre autorita', una cartella biografica in cui sono riassunte le condanne riportate e ogni altro documento relativo all'esecuzione della pena. Si applicano al condannato alla semidetenzione le norme di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431. Il controllo sull'osservanza dell'obbligo prescritto dal primo comma dell'articolo 55 viene effettuato dal direttore dell'istituto o della sezione ivi indicata.