Art. 66. 
(Inosservanza delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione e  alla
                        liberta' controllata) 
 
  Quando e' violata anche solo una delle prescrizioni  inerenti  alla
semidetenzione o alla liberta' controllata, la restante  parte  della
pena si converte nella pena detentiva sostituita. 
  Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o il direttore
dell'istituto o della sezione a cui il condannato e' assegnato devono
informare, senza indugio, il magistrato di sorveglianza che ha emesso
l'ordinanza prevista  dall'articolo  62,  di  ogni  violazione  degli
adempimenti sui quali gli organi  medesimi  esercitano  i  rispettivi
controlli. 
  Il magistrato di sorveglianza trasmette gli atti  alla  sezione  di
sorveglianza, la quale, compiuti, ove occorra, sommari  accertamenti,
qualora ritenga doversi procedere alla conversione prevista dal primo
comma, provvede con ordinanza, osservate le norme contenute nel  capo
II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354.  L'ordinanza
e' trasmessa al pubblico  ministero  competente,  il  quale  provvede
mediante ordine di carcerazione.