Art. 68. 
(Sospensione dell'esecuzione della semidetenzione  e  della  liberta'
                            controllata) 
 
  L'esecuzione della semidetenzione o della liberta'  controllata  e'
sospesa in caso di  notifica  di  un  ordine  di  carcerazione  o  di
consegna; essa e' altresi' sospesa in caso di arresto in flagranza ai
sensi degli articoli 235 e 236 del codice  di  procedura  penale,  di
fermo o di cattura del condannato o di  applicazione  provvisoria  di
una misura di sicurezza. 
  L'ingiunzione effettuata dall'organo di polizia ai sensi del  primo
comma  dell'articolo  63  nei  confronti  dell'imputato  detenuto   o
internato non sospende l'esecuzione di pene detentive o di misure  di
sicurezza detentive ne' il corso della  carcerazione  preventiva  ne'
l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza. 
  Nei casi previsti dal primo comma  il  magistrato  di  sorveglianza
determina la durata residua della pena  sostitutiva  e  trasmette  il
provvedimento  al  direttore  dell'istituto   penitenziario;   questi
informa  anticipatamente  l'organo  di  polizia  della  data  in  cui
riprendera' l'esecuzione della pena sostitutiva. 
  La semidetenzione o la liberta' controllata riprendono a  decorrere
dal giorno successivo a  quello  della  cessazione  della  esecuzione
della pena detentiva; si applica la  disposizione  dell'ultimo  comma
dell'articolo 63.