Art. 69. (Sospensione disposta a favore del condannato) Per motivi di particolare rilievo, attinenti al lavoro, allo studio o alla famiglia, possono essere concesse, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sospensioni della semidetenzione e della liberta' controllata per la durata strettamente necessaria e comunque per non piu' di sette giorni per ciascun mese di pena. Nel periodo della sospensione puo' essere imposto l'obbligo previsto dal secondo comma dell'articolo 284 del codice di procedura penale. Se il condannato viola le prescrizioni o non si presenta all'ufficio di polizia indicato nell'articolo 65 nelle dodici ore successive alla scadenza del periodo di sospensione, la pena sostitutiva si converte in quella sostituita, a norma dell'articolo 66. Nei casi previsti dai numeri 2 e 3 del primo comma dell'articolo 147 del codice penale, quando l'esecuzione della semidetenzione o della liberta' controllata e' gia' iniziata, la sospensione puo' essere ordinata dal magistrato di sorveglianza che ha determinato le modalita' di esecuzione della pena. Negli altri casi si applicano le disposizioni dell'articolo 589 del codice di procedura penale.