Art. 70. (Esecuzione di pene concorrenti) Quando contro la stessa persona sono state pronunziate, per piu' reati, una o piu' sentenze di condanna alla pena della semidetenzione o della liberta' controllata, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 71 a 80 del codice penale e dell'articolo 582 del codice di procedura penale. Tuttavia, se la pena detentiva sostituita con la liberta' controllata eccede complessivamente la durata di sei mesi, si applica la semidetenzione per la parte che eccede tale limite e fino a un anno. Oltre questo limite si applica per intero la pena detentiva sostituita. Le pene della semidetenzione e della liberta' controllata sono sempre eseguite, nell'ordine, dopo le pene detentive; la liberta' controllata e' eseguita dopo la semidetenzione.