Art. 70. 
                  (Esecuzione di pene concorrenti) 
 
  Quando contro la stessa persona sono state  pronunziate,  per  piu'
reati, una o piu' sentenze di condanna alla pena della semidetenzione
o della liberta' controllata, si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni  degli  articoli  da  71  a  80  del  codice  penale   e
dell'articolo 582 del codice di procedura penale. 
  Tuttavia,  se  la  pena  detentiva  sostituita  con   la   liberta'
controllata eccede complessivamente la durata di sei mesi, si applica
la semidetenzione per la parte che eccede tale limite  e  fino  a  un
anno. Oltre questo limite si applica per  intero  la  pena  detentiva
sostituita. 
  Le pene della semidetenzione  e  della  liberta'  controllata  sono
sempre eseguite, nell'ordine, dopo le  pene  detentive;  la  liberta'
controllata e' eseguita dopo la semidetenzione.