Art. 72. 
                   (Revoca della pena sostitutiva) 
 
  Se sopravviene una delle condanne previste nell'articolo 59,  commi
primo e secondo, lettera a), ovvero la condanna a pena detentiva  per
un fatto  commesso  successivamente  alla  sostituzione  della  pena,
questa viene revocata per la parte non ancora eseguita e convertita a
norma dell'articolo 66. 
  A tali fini, il cancelliere  del  giudice  dell'esecuzione  informa
senza indugio il giudice di sorveglianza competente.