Art. 75. 
                (Disposizioni relative ai minorenni) 
 
  Le disposizioni contenute nell'articolo  56  non  si  applicano  al
condannato il quale,  al  momento  della  trasmissione  dell'estratto
della sentenza di  condanna  prevista  nell'articolo  62,  non  abbia
compiuto gli anni diciotto. 
  In tal caso la liberta' controllata e' eseguita  con  le  modalita'
stabilite dai commi dal quarto al decimo dell'articolo 47 della legge
26 luglio 1975, n. 354, e  le  funzioni  attribuite  agli  organi  di
polizia dagli articoli 62, 63, 64, 65, 66, 68, e 69 sono svolte dallo
ufficio di servizio sociale per minorenni.