Art. 76. 
                         (Norma transitoria) 
 
  Le norme previste da questo Capo si applicano anche ai procedimenti
penali pendenti al momento  dell'entrata  in  vigore  della  presente
legge. 
  La  Corte  di  cassazione  decide  ai   sensi   dell'ultimo   comma
dell'articolo 538 del codice di procedura penale.