Art. 86. 
      (Nuovo testo degli articoli 334 e 335 del codice penale) 
 
  Gli articoli 334 e  335  del  codice  penale  sono  sostituiti  dai
seguenti: 
  "Art. 334. - (Sottrazione o danneggiamento  di  cose  sottoposte  a
sequestro disposto nel  corso  di  un  procedimento  penale  o  dalla
autorita' amministrativa). - Chiunque sottrae,  sopprime,  distrugge,
disperde o deteriora una cosa sottoposta  a  sequestro  disposto  nel
corso di un procedimento penale  o  dall'autorita'  amministrativa  e
affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario
di essa, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con  la
multa da lire centomila a un milione. 
  Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni  e  la  multa  da
lire  sessantamila  a  lire  seicentomila  se  la   sottrazione,   la
soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono
commessi dal proprietario della cosa, affidata alla sua custodia. 
  La pena e' della reclusione da un mese ad un  anno  e  della  multa
fino a lire seicentomila, se il fatto e'  commesso  dal  proprietario
della cosa medesima non affidata alla sua custodia". 
  "Art. 335. - (Violazione colposa di doveri inerenti  alla  custodia
di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un  procedimento
penale  o  dall'autorita'  amministrativa).  -  Chiunque,  avendo  in
custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto  nel  corso  di  un
procedimento penale o dall'autorita'  amministrativa,  per  colpa  ne
cagiona la  distruzione  o  la  dispersione,  ovvero  ne  agevola  la
sottrazione o la soppressione, e' punito con la reclusione fino a sei
mesi o con la multa fino a lire seicentomila".