Art. 87.
(Sottrazione,  distruzione  o  danneggiamento  di  cose  sottoposte a
         pignoramento, sequestro giudiziario o conservativo)

  Il  terzo  comma  dell'articolo 388 del codice penale e' sostituito
dai seguenti commi:
  "Chiunque  sottrae,  sopprime,  distrugge, disperde o deteriora una
cosa  di  sua proprieta' sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro
giudiziario o conservativo e' punito con la reclusione fino a un anno
e con la multa fino a lire seicentomila.
  Si  applicano  la  reclusione  da due mesi a due anni e la multa da
lire  sessantamila  a  lire  seicentomila se il fatto e' commesso dal
proprietario  su  una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione
da  quattro mesi a tre anni e la multa da lire centomila a un milione
se  il  fatto  e'  commesso  dal custode al solo scopo di favorire il
proprietario della cosa.
  Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro
giudiziario  o  conservativo  che  indebitamente  rifiuta,  omette  o
ritarda  un  atto dell'ufficio e' punito con la reclusione fino ad un
anno o con la multa fino a un milione.
  Il colpevole e' punito a querela della persona offesa".