Art. 88. 
(Violazione  colposa  dei  doveri  inerenti  alla  custodia  di  cose
  sottoposte a pignoramento o sequestro giudiziario o conservativo) 
 
  Dopo l'articolo 388 del codice penale e' inserito il seguente: 
  "Art. 388-bis. -  (Violazione  colposa  dei  doveri  inerenti  alla
custodia  di  cose  sottoposte  a  pignoramento  ovvero  a  sequestro
giudiziario o conservativo). - Chiunque, avendo in custodia una  cosa
sottoposta  a  pignoramento  ovvero   a   sequestro   giudiziario   o
conservativo, per colpa ne cagiona la distruzione o  la  dispersione,
ovvero ne agevola la soppressione o  la  sottrazione,  e'  punito,  a
querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con
la multa fino a lire seicentomila".