Art. 89.
                 (Casi di perseguibilita' a querela)

  Dopo l'articolo 493 del codice penale e' inserito il seguente:
  "Art.  493-bis.  - (Casi di perseguibilita' a querela). - I delitti
previsti  dagli  articoli  485 e 486 e quelli previsti dagli articoli
488,  489  e  490,  quando  concernono  una  scrittura  privata, sono
punibili a querela della persona offesa.
  Si  procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al
precedente comma riguardano un testamento olografo".