Art. 89. (Casi di perseguibilita' a querela) Dopo l'articolo 493 del codice penale e' inserito il seguente: "Art. 493-bis. - (Casi di perseguibilita' a querela). - I delitti previsti dagli articoli 485 e 486 e quelli previsti dagli articoli 488, 489 e 490, quando concernono una scrittura privata, sono punibili a querela della persona offesa. Si procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo".