Art. 9. 
                     (Principio di specialita') 
 
  Quando uno stesso fatto e' punito da una disposizione penale  e  da
una disposizione che prevede una sanzione amministrativa,  ovvero  da
una pluralita' di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative,
si applica la disposizione speciale. 
  Tuttavia quando uno stesso fatto  e'  punito  da  una  disposizione
penale e da una disposizione regionale o delle province  autonome  di
Trento e di Bolzano  che  preveda  una  sanzione  amministrativa,  si
applica in ogni caso la disposizione penale, salvo  che  quest'ultima
sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali. 
  Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6, 9 e 13 della legge  30  aprile
1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963,  n.  441,  sulla
disciplina igienica degli alimenti, si  applicano  in  ogni  caso  le
disposizioni penali in tali articoli previste, anche quando  i  fatti
stessi  sono  puniti  da  disposizioni   amministrative   che   hanno
sostituito disposizioni penali speciali.