Art. 90.
(Modifica dell'articolo   570   del   codice  penale  in  materia  di
         violazione degli obblighi di assistenza familiare)

  Nell'articolo  570  del  codice  penale  dopo  il  secondo comma e'
inserito il seguente:
  "Il  delitto  e'  punibile a querela della persona offesa salvo nei
casi  previsti  dal  numero  1  e,  quando  il  reato e' commesso nei
confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma".