Art. 91.
(Modifica dell'articolo 582 del  codice  penale in materia di lesione
                             personale)

  Il  secondo comma dell'articolo 582 del codice penale e' sostituito
dal seguente:
  "Se  la  malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non
concorre  alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli
583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima
parte  dell'articolo  577,  il  delitto  e'  punibile a querela della
persona offesa".