Art. 91. (Modifica dell'articolo 582 del codice penale in materia di lesione personale) Il secondo comma dell'articolo 582 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto e' punibile a querela della persona offesa".