Art. 92. (Modifica dell'articolo 590 del codice penale in materia di lesioni personali colpose) L'ultimo comma dell'articolo 590 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale".