Art. 92.
(Modifica dell'articolo 590  del  codice penale in materia di lesioni
                         personali colpose)

  L'ultimo  comma  dell'articolo  590 del codice penale e' sostituito
dal seguente:
  "Il  delitto  e' punibile a querela della persona offesa, salvo nei
casi  previsti  nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti
commessi   con  violazione  delle  norme  per  la  prevenzione  degli
infortuni  sul  lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano
determinato una malattia professionale".