Art. 93.
(Modifica dell'articolo   627   del   codice  penale  in  materia  di
                     sottrazione di cose comuni)

  Il  primo  comma  dell'articolo 627 del codice penale e' sostituito
dal seguente:
  "Il  comproprietario, socio o coerede che, per procurare a se' o ad
altri  un  profitto,  si impossessa della cosa comune, sottraendola a
chi  la  detiene,  e'  punito, a querela della persona offesa, con la
reclusione  fino  a  due  anni  o con la multa da lire quarantamila a
quattrocentomila".