Art. 99.
                         (Norma transitoria)

  Per  i  reati  perseguibili  a  querela ai sensi delle disposizioni
precedenti,  connessi  prima  del giorno dell'entrata in vigore della
presente  legge,  il  termine  per  presentare la querela decorre dal
giorno  suddetto, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizie
del fatto costituente reato.
  Se  e'  pendente  il  procedimento,  il  giudice informa la persona
offesa dal reato della facolta' di esercitare il diritto di querela e
il  termine  decorre  dal  giorno  in  cui la persona offesa e' stata
informata.