Art. 10.
                         Revoca dell'indulto

  Il  beneficio  dell'indulto  e'  revocato di diritto qualora chi ne
abbia  usufruito commetta, entro cinque anni dalla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto,  un  delitto non colposo per il quale
riporti condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi.